Art. 16.
(Accordo collettivo nazionale
per le farmacie pubbliche e private).

      1. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, dopo le parole: «per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale» sono inserite le seguenti: «e di quelli inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private».